Coronavirus: nuovo decreto di Conte. Si applica anche al commercio elettronico? E i corrieri?

da legalblink.it

Commercio elettronico e coronavirus. Pubblicato in

Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri che blocca ulteriori

attività commerciali: si applica anche ai merchant?

La risposta è negativa. I siti di commercio elettronico potranno continuare a vendere prodotti e servizi “in modalità a distanza”, vale a dire attraverso internet.

Il Decreto sospende “tutte le attività commerciali e industriali” ad eccezioni di quelle indicate all’Allegato 1 (art. 1, n. 1, lett.a) . L’allegato indicata tutta una serie di attività identificate dal loro codice ATECO.

Ciò posto, lo stesso Decreto dispone (art. 1, n. 1, lett. c), che:

“le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile”.

Inoltre, il nuovo Decreto mantiene in vigore quanto previsto da un precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vale a dire quello pubblicato l’11 marzo 2020.

Questo decreto, aveva fatto salvo “il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet”.

Pertanto, in base a quanto previsto sia dal nuovo Decreto del 22 marzo, sia dal Decreto dell’11 marzo, sembra ragionevole sostenere che il commercio elettronico possa continuare a svolgersi.

Ovviamente, se un imprenditore esercita la propria attività di commercio elettronico anche attraverso uno shop fisico, dovrà verificare se questa attività (fisica) rientra tra quelle che ai sensi dell’Allegato 1 possono continuare ad essere esercitate anche offline (quindi presso il negozio fisico o attraverso l’azienda). In caso di verifica negativa, potrà solamente gestire la propria attività attraverso internet (chiudendo pertanto la sede fisica). Se invece l’attività rientra tra quelle indicate nell’Allegato 1 potrà esercitare la propria attività sia come commercio elettronico sia attraverso l’azienda fisica.

Potrete leggere il testo ufficiale del Decreto cliccando alla seguente pagina della Gazzetta Ufficiale.

Ovviamente quanto scritto nel presente articolo riflette l’opinione dei legali di LegalBlink. Devi tenere anche in considerazione che la situazione è in continuo divenire e che potrebbero essere emanati ulteriori decreti o provvedimenti interpretativi che potrebbero modificare, in tutto o in parte, il contenuto del presente articolo.

 

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I corrieri possono spedire la merce venduta dai siti di commercio elettronico?

Come detto, l’Allegato 1 indica quali attività possono continuare ad essere svolte con regolarità. Tra queste figurano “i servizi postali e attività di corriere” (codice ATECO 53).

Inoltre, è indicato che continueranno a svolgersi le “attività di magazzinaggio e di supporto ai trasporti” (codice ATECO 52).

Pertanto, i siti di commercio elettronico potranno vendere e i corrieri potranno spedire le merci. 

 

Devo inviare una comunicazione al Prefetto?

I siti di commercio elettronico non devono inviare nessun tipo di comunicazione al Prefetto.

L’articolo 1, n. 1, lett. d) prevede che :

“restano sempre consentite anche le attivita’ che sono funzionali ad assicurare la continuita’ delle filiere delle attivita’ di cui all’allegato 1, nonche’ dei servizi di pubblica utilita’ e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefettodella provincia ove e’ ubicata l’attivita’ produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivita’ consentite”.

Come abbiamo visto, però, la vendita a distanza di beni e servizi non rappresenta una attività funzionale ad assicurare la continuità delle filiere delle attività permesse ai sensi dell’allegato. Infatti, costituisce essa stessa una attività permessa.

Pertanto, è logico ritenere che i siti di commercio elettronico non debbano trasmettere alcuna comunicazione al Prefetto. In ogni caso, effettuare questo tipo di comunicazione non rappresenterebbe un “errore”, ma solo un adempimento che sembra non richiesto dalla legge.

Inoltre, sembra che non serva nessun tipo di previa autorizzazione del Prefetto. L’autorizzazione è menzionata nel Decreto ma per attività del tutto diverse rispetto al commercio elettronico (es.: attività connesse all’industria dell’aereospazio).

 

Posso recarmi in azienda per spedire i prodotti?

A questa domanda è difficile dare una risposta precisa. Infatti il Decreto non sembra chiarissimo sul punto. L’attività di corriere è permessa sicuramente a quelle società che hanno aperto la loro attività con il codice ATECO relativo alla attività di corriere. Questo codice però non è riferibile alla attività di commercio elettronico.

D’altro canto, non avrebbe senso permettere una attività (vendita a distanza di prodotti e servizi) e vietare al tempo stesso una attività ad essa connessa (recasi in azienda per spedire i prodotti). Ciò, considerando che l’attività di spedizione in senso stretto verrebbe effettuata da un corriere o dalle poste e non dal sito di commercio elettronico.

Ad ogni modo, anche su questo punto ti terremo aggiornati!

 

Informativa privacy

Per le attività che rimarranno aperte e per le quali pertanto vi sarà l’esigenza di far entrare persone (dipendenti o fornitori per esempio), avevamo proposto in questo blog un modello di informativa privacy.

Ti ricordiamo che puoi esaminare il testo cliccando qui. E’ un modello e una volta scaricato il documento lo potrai adattare al tuo caso specifico.

E’ una informativa privacy particolare in quanto è quella che può essere presentata qualora si voglia richiedere di provare la febbre a chi entra in azienda. La misurazione della temperatura corporea, infatti, è un dato personale che può essere trattato solo in presenza di una informativa privacy particolare.

 

Ulteriori dubbi

Se hai ulteriore dubbi, ti invitiamo a leggere anche un articolo specifico sulle domande che abbiamo ricevuto in questi giorni sull’impatto che il coronavirus ha avuto sul commercio elettronico.

Es.: Posso far sospendere i mutui? Come comportarmi per gli eventi annullati? Come gestire il tema privacy? Posso rinegoziare le clausole contrattuali?

Clicca qui per visionare le nostre risposte.

Se hai ulteriore dubbi puoi sempre contattarci. Come fatto in precedenza, raccoglieremo le domande più frequenti per pubblicare nuovi articoli a beneficio di tutti i siti di commercio elettronico.

Team di LegalBlink

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