Statuto

Art. 1
Costituzione — sede — articolazione territoriale – durata.
1. È costituita a norma dell’art. 36 del codice civile un’associazione denominata “Associazione Librerie del Fumetto” in sigla ALF (o A.L.F.) con sede in Battipaglia.
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie, sezioni e uffici di rappresentanza ovunque nel territorio dello Stato.
2. Il trasferimento di sede non comporta modifica dell’atto costitutivo.
3. La durata dell’ Associazione è illimitata.
Art. 2
Natura — ambiti di rappresentanza
1. L’ALF è un’associazione di categoria, autonoma, libera, indipendente, apolitica, apartitica e senza fini di lucro.
2. L’Associazione vuole costituire il sistema di rappresentanza unitario nazionale degli imprenditori esercenti il commercio al dettaglio di fumetti e narrativa disegnata.
3. L’Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall’ Assemblea dei Soci, a Federazioni, Associazioni ed Enti con finalità analoghe o affini al proprio quando c10 torni utile al conseguimento dei fini sociali.
Art. 3
Principi e Valori Ispiratori
1. ALF informa 1l proprio Statuto ai seguenti principi:
a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e del gruppi sociali; la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione; l’eguaglianza fra le componenti associative e fra gli operatori rappresentati, in riferimento alla loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni:

(null)

b) la solidarietà e la responsabilità fra gli associati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile, inteso al benessere di tutta la collettività;
c) l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non.
Art. 4
Scopi e Funzioni
1. Nell’interesse generale degli operatori rappresentati di cui all’art 5 comma 2, ovvero delle loro imprese (da qui in avanti nominate “librerie del fumetto” o “fumetterie”) ATF si prefigge di:
a) esercitare e promuovere iniziative nell’interesse comune degli Associati, stipulare convenzioni e/o accordi con Aziende, Enti sia pubblici che privati, Persone Fisiche e/o qualsiasi soggetto, al fine di far ottenere ai propri Soci vantaggi e/o agevolazioni inerenti la loro attività e promuoverne e tutelarne gli interessi economici; apprestare servizi collettivi perché la fumetteria possa sempre meglio rispondere alle complesse esigenze della gestione commerciale;
b) favorire le relazioni e le comunicazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse, assistendoli e rappresentandoli nella promozione di intese 0 accordi di carattere economico o finanziario, anche assumendo iniziative economiche e culturali destinate ad accrescerne la produttività e il prestigio: organizzare mostre, fiere, convegni, campagne di informazione e ogni altro evento o attività idonee a informare e sensibilizzare la Pubblica Amministrazione, gli operatori del settore e la pubblica opinione, per favorire la diffusione del fumetto e della sua cultura e il riconoscimento della fumetteria come componente indispensabile allo sviluppo socio-culturale del territorio in cui opera; c) promuovere la cooperazione economica tra gli operatori, favorendo la costituzione nel proprio seno di gruppi di acquisto e raggruppamenti di aziende, anche tramite la partecipazione alla costituzione di società, reti o altre forme di impresa partecipata;

d) promuovere e favorire servizi di assistenza specifica per i soci; individuare sinergie e collaborazioni con altri operatori del settore editoriale-fumettistico per sviluppare e sostenere in ogni modo le attività delle librerie del fumetto.
e) dotarsi della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare a enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, per perseguire 1 rispettivi scopi statutari; favorire la costituzione e il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative, strutturandosi in maniera decentrata sul territorio; designare e nominare i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali e internazionali.
nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa:
f) esercitare ogni altra funzione e attività utile e idonea al raggiungimento dello scopo sociale che non sia in contrasto con la normativa vigente e con il presente Statuto.
Art. 5
Adesione e Inquadramento degli Associati
I. Il rapporto associativo e le modalità di associazione sono disciplinate dal presente Statuto in maniera uniforme per tutti 1 Soci.
2. Possono essere soci dell’ Associazione gli esercenti di librerie indipendenti (non di catena) e che non svolgano esclusivamente attività online, le quali, in possesso dei requisiti di legge, abbiano una quota prevalente di ricavi conseguiti dalla vendita al dettaglio di fumetti e narrativa disegnata.
3. La domanda di ammissione a Socio, comprensiva della dichiarazione di accettazione dello Statuto, e contenente gli elementi per l’accertamento dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, deve essere redatta e inviata secondo le seguenti modalità: essa deve essere presentata e sottoscritta, nel caso di ditta individuale, dal titolare e, nel caso di società, da un delegato o un legale rappresentante (uno solo) della Ditta.

4. Sulla domanda di iscrizione all’ Associazione decide in forma scritta, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il Consiglio Direttivo. Associati sono coloro che, accolta la propria domanda di ammissione, provvedono al pagamento dei contributi associativi, ovvero 1] “Contributo associativo d’Ingresso” e la “Quota associativa annuale“, che verra determinata nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il “Contributo” e la “Quota associativa annuale” sono intrasmissibili, a eccezione dei trasferimenti “mortis causa”, e non rivalutabili. E’ facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali, a fondo perduto, di qualsiasi entità.
S. I Soci hanno diritto di partecipare attivamente all’attività dell’ Associazione nelle forme previste dallo Statuto. Si esclude espressamente la possibilità che alcuni Soci partecipino solo temporaneamente alla vita associativa. Tutti gli associati in regola con le quote sociali hanno diritto di voto per l’approvazione del bilancio e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’ Associazione.
6. L’adesione in qualità di Socio è rinnovata tacitamente per l’anno successivo salvo disdetta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno. | Soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso ALF, non possono esercitare 1 rispettivi diritti associativi.
7.I Soci s’impegnano a dare la loro collaborazione all’ Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali e a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste agli associati dagli organi dell’ Associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun associato. L’Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai Soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.
8. La qualifica di Socio si perde:
a) per lo scioglimento dell’ Associazione deliberato dall’ Assemblea straordinaria; b) per recesso secondo 1 modi e nei termini di cui al precedente art. 5 comma 6;

c) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione; d) per espulsione su delibera del Consiglio Direttivo, per mancato pagamento dei contributi sociali;
e) per espulsione su su proposta del Direttivo e delibera dell’ Assemblea in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale deliberati dall’ Assemblea, per violazione delle norme del presente Statuto, nel caso in cui il Socio sia sottoposto a qualsiasi tipo di procedura concorsuale, o per eventuale comportamento indegno e immorale assunto dal Socio.
9. La perdita della qualifica di Socio comporta l’esclusione dai servizi e dalle convenzioni e la rinuncia a ogni diritto sul patrimonio sociale e non esonera dal versamento dei contributi eventualmente ancora dovuti.

Art. 6 Struttura e organi

1. Sono organi dell’ Associazione:
— L’Assemblea del Soci:
— Il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente dell’ Associazione e l’Ufficio di Presidenza.
2. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, o dietro compenso nei limiti concessi dalla legislazione vigente, a seconda di quanto stabilirà pennodicamente l’Assemblea dei Soci. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, il Consiglio Direttivo può deliberare rimborsi ai soci a cui abbia delegato incarichi operativi e che nell’espletamento delle loro funzioni abbiano sostenuto delle spese documentate.
Art. 7
Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’ Associazione. Essa è formata da tutti i Soci In regola con gli adempimenti Statutari, e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti 0 dissenzienti.

2. Ciascun Socio ha diritto a un voto. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato. Tuttavia nessun Socio può rappresentare più di altri tre Soci.
3. L’Assemblea è convocata in forma ordinaria dal Presidente dell’ Associazione una volta all’anno entro 11 31 marzo per l’approvazione del bilanci. L’assemblea € convocata altresì in forma straordinaria ogniqualvolta 11 Presidente dell’ Associazione o Il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) del Soci in regola con le norme Statutarie.
4. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto inviato per raccomandata, per fax o per posta elettronica a ciascun associato almeno 14 giorni prima dell’adunanza.
S. Spetta all’ Assemblea Ordinaria:
— approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
— eleggere 1 membri del Consiglio Direttivo;
— stabilire, su proposta del Consiglio, la misura dei contributi dovuti dagli associati; — deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre all’ Assemblea e sulle proposte provenienti dal Soci.
6. Spetta all’ Assemblea straordinaria
— approvare e/o modificare eventuali regolamenti relativi alle attività e agli organi Associativi;
— deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
– deliberare lo scioglimento dell’ Associazione;
– deliberare su ogni altro argomento messo all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.
7. Per lc delibere concernenti modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’ Associazione sarà necessario che in Assemblea siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 8
Consiglio Direttivo
1. II Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da quattro a nove. Dura in carica quattro esercizi e i suoi membri sono rieleggibili. Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo solamente 1 Soci. Entro dieci giorni dall’elezione 1 membri del Consiglio Direttivo neoeletto si riuniranno per nominare 11 Presidente dell’ Associazione e 1’ Ufficio di Presidenza.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’ Associazione, che lo presiede, almeno una volta l’anno per la redazione dei bilanci, e ogni volta che lo ritenga necessario e altresì tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti 1 più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’ Associazione, a eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all’ Assemblea. Provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall’ Assemblea dei Soci, e ne attua le decisioni. Delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare e Immobiliare, sull’accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione; esprime parere sull’ammissione dei soci e ne delibera o ne propone all’ Assemblea l’espulsione ali sensi dell’art. 5 comma 8.
4. Il Consiglio Direttivo provvede annualmente alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’ Assemblea. Stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
S. Per consentire il corretto funzionamento degli organi sociali, dell’organizzazione e delle attività dell’ Associazione, 11 Consiglio Direttivo ha facoltà di predisporre appositi Regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’ Assemblea. I Regolamenti definiscono le norme di attuazione del presente Statuto. Tali norme non possono essere in contraddizione con la lettera e lo spirito dello Statuto, pena la nullità delle stesse.

6. Il Consiglio Direttivo può investire i propri componenti di specifici ruoli permanenti, ha la facoltà di nominare tra tutti i Soci Commissioni e ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’ Associazione.
Art. 9
Il Presidente e L’Ufficio di Presidenza
I. Il Presidente dell’ Associazione dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto. E nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e coadiuvato dall’Ufficio di Presidenza dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio. Redige la relazione politica da presentare al Consiglio e all’Assemblea. È autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
3. II Consiglio Direttivo nomina un Ufficio di Presidenza costituito da un Vicepresidente, eletto tra 1 suoi membri, che affianchi e collabori con il Presidente nella sua attività Istituzionale e in caso di assenza o impedimento del Presidente.
lo sostituisca e ne assuma le funzioni; e un Segretario Tesoriere. L’Ufficio di Presidenza dura in carica quattro esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.
4. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere, su delega del Presidente, cura l’amministrazione finanziaria e fiscale dell’ Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e sociali nonché delle riscossioni e dei pagamenti correnti. Predispone annualmente il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio e dell’Assemblea. Informa il Presidente della situazione finanziaria e può proporre

idee e progetti idonei a migliorarla. Il Consiglio Direttivo può nominare il Segretario anche al di fuori del suo seno, ma comunque fra i Soci: in questo caso il Segretario Tesoriere non ha diritto di voto nelle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 10) Esercizio e bilancio

I. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio e deve essere approvato dall’ Assemblea ordinaria.
3. Il Rendiconto annuale deve essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua ‘approvazione, a disposizione di coloro che abbiano interesse a visionarlo. Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell’esercizio.
4. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali. Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’ Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. ll
Finanze e patrimonio
1. L’ALF trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) il patrimonio sociale che è indivisibile ed è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell’ Associazione; beni di ogni specie acquistati dall’ Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali; contributi, erogazioni e lasciti diversi; fondo di riserva.

b) le entrate dell’Associazione che sono costituite: dai “Contributi Associativi d’Ingresso”; dalle “Quote Associative annuali”; da versamenti volontari degli associati; da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, Istituti di credito e da enti in genere; erogazioni, donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’ Associazione a qualunque titolo che diventano proprietà dell’Associazione; da ogni provento derivate dall’esercizio delle attività istituzionali, nonché ogni altra attività a esse connessa, complementare o accessoria; ogni provento derivante dai frutti civili inerenti 1 beni finanziari o patrimoniali di ALF (Associazione Librerie del Fumetto); eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio; contributi di sponsor con i quali è autorizzata a stipulare eventuali convenzioni.
2. È fatto divieto a ALF di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
Art. 12
Scioglimento
1. L’Associazione si scioglie, in osservanza a quanto previsto dall’art. 27 del Codice Civile: a) quando il patrimonenuto è insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’articolo n. 27 del Codice Civile;
c) per delibera assunta ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 7.
2. In caso di scioglimento dell’ Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sara devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 13 Rinvio normativo

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia di associazioni non riconosciute.